Diritto e diritti


Silvia Tonella Silvia Tonella

QUANDO L'AZIENDA NON PAGA

IL VENDITORE NON RICEVE LE PROVVIGIONI O I COMPENSI STABILITI DA CONTRATTO. UN CASO DOLENTE E NON SEMPRE DI FACILE SOLUZIONE. CONOSCERE LE LEGGI IN MATERIA AIUTA A CAPIRE COME MUOVERSI

 

In un caso che mi è stato sottoposto, l’agente di commercio sottoscriveva un regolare contratto di agenzia con previsione di una somma forfettaria mensile fissa a titolo di acconto provvigionale e liquidazione trimestrale della differenza delle provvigioni maturate. L’azienda proponente, in stato di liquidazione volontaria, dopo sei mesi di regolare lavoro e adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’agente, non provvedeva alla corresponsione di alcunché nei confronti dello stesso.

Un diritto di legge

L’agente ha il diritto irrinunciabile di ricevere tutte le informazioni necessarie per verificare gli importi spettanti, e in particolare un estratto dei libri contabili della mandante (art.1749 del Codice civile).

Il ricorso per ingiunzione

Spesso gli agenti sono costretti a intraprendere la via giudiziaria e a convenire in causa le loro mandanti. I tempi di soluzione non sono sempre brevissimi, ma ci sono delle procedure alternative, come il ricorso per ingiunzione.

L’agente può chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo avente a oggetto la condanna della mandante al pagamento delle provvigioni o di altre spettanze, presentando una documentazione da cui si può desumere l’ammontare del suo credito. Per esempio l’agente ha ricevuto dalla mandante gli estratti conto provvigionali, oppure la mandante ha formulato e inviato all’agente una quantificazione delle indennità spettanti.

In alcune ipotesi è anche possibile chiedere l’esecuzione provvisoria del decreto (art.642 del Codice di procedura civile). Significa che, diversamente dal decreto ingiuntivo “classico”, non viene concesso al debitore un termine per il pagamento o per la consegna. Il Giudice, su istanza del ricorrente, ingiungerà al debitore di pagare senza dilazione (proroga), autorizzando l’esecuzione provvisoria del decreto (che consente al creditore, qui l’agente, di dare immediata attuazione a quanto è stato disposto dal Giudice con gli strumenti dell’esecuzione forzata).

Nella fattispecie l’agente non ha ricevuto gli estratti conto né ha cognizione della reale quantificazione delle indennità spettanti.

L’art.633 c.p.c. stabilisce che il creditore può ottenere un’ingiunzione per la consegna di una cosa mobile determinata quando dia prova scritta del diritto fatto valere. Nei rapporti di agenzia, dimostrata l’esistenza del contratto, il diritto alla consegna della documentazione contabile deriva dalle stesse disposizioni di legge sopra richiamate.

Nel caso che ci riguarda, un primo passo per l’ottenimento delle spettanze riguarderà gli acconti provvigionali stabiliti contrattualmente in importo fisso mensile. Bisognerà ricorrere alla procedura di ingiunzione, producendo il contratto di agenzia e la documentazione comprovante l’esecuzione del mandato da parte dell’agente (ordini ricevuti e inoltrati alla proponente, ecc.).

Essendo la società mandante in liquidazione, non va escluso il tentativo di richiedere al Giudice la concessione della provvisoria esecutorietà, portando come prova la visura societaria della mandante che ne attesta lo stato di liquidazione, e precisando il pericolo di pregiudizio nel ritardo per l’agente all’ottenimento delle spettanze (è un credito di natura alimentare, relativo a prestazione lavorativa ex art. 409 c.p.c. e come tale privilegiato).

Oltre a richiedere il diretto pagamento degli acconti provvigionali, bisognerà precisare nel ricorso la riserva ad agire in successiva e separata controversia giudiziale per il recupero delle altre provvigioni maturate (di cui ancora l’agente non ha contezza) e delle altre indennità dovute, prima fra tutte quella di cessazione dal rapporto.

Va rilevato, infine, che nel caso in esame l’agente può agire in via ordinaria per ottenere il recesso dal contratto di agenzia per giusta causa, visto che l’inadempimento della controparte è tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto (mancato integrale pagamento delle spettanze).